SOSTENITORE DELLA FOLGORE

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martedì 16 giugno 2015

Quando e quanto è legittima la difesa?



Coi tempi che corrono dove il pericolo di subire aggressioni è sempre presente, molti di noi si porranno la domanda su quando l'eventuale autodifesa può essere legittima :


Perché vi sia legittima difesa occorre :

- Essere sottoposti a un’offesa ingiusta
- Non poter agire diversamente o fuggire in modo sicuro, anche se non onorevole
- Agire mentre l’aggressione è in corso, non dopo
- Agire contro l’aggressore o i suoi complici, non contro altri
- Non essersi messi volontariamente nella situazione di pericolo
- Agire in modo proporzionato all’attacco che si riceve


La legittima difesa scatta solo nel caso in cui il colpevole sia stato costretto dalla necessità di difendere un proprio o altrui diritto, contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. È necessario – ed è questo l’aspetto principale della legittima difesa – che la difesa sia proporzionata all’offesa. Quindi, bisogna sempre commisurare, su una bilancia, i due interessi coinvolti: quello leso con l’atto di legittima difesa e quello “minacciato”. Nel caso del lettore non si può invocare la legittima difesa perché, da un lato, c’era stata l’offesa all’onore (che, su un piano di proporzioni, è certamente meno importante di quello alla vita e all’integrità fisica che, invece, si è andati a ledere). Inoltre il pericolo di un’eventuale aggressione era solo “potenziale” e non attuale e urgente. Facciamo qualche altro esempio per rendere meglio la questione. Scatterebbe la legittima difesa nel caso del malvivente che, con una pistola, dimostri di avere tutta l’intenzione di uccidere una persona e quest’ultima, per difendersi, estragga a sua volta un’arma e lo uccida. Non scatterebbe la legittima difesa nel caso del ladro che, scoperto nel corso di un furto e, benché armato, appena abbia visto il padrone di casa, sia scappato. Scatterebbe la legittima difesa nel caso di un tale che, per difendersi dalle diffamazioni di un altro soggetto, a sua volta gli risponda negli stessi toni. In buona sostanza, esiste una sorta di gerarchia tra diritti (dai più importanti, come la vita, l’integrità fisica, ecc.) a quelli intermedi (l’onore, la reputazione, la vita di relazione, ecc.) a quelli medio-bassi (il patrimonio). Per giustificare un atto di legittima difesa – e volendo semplificare al massimo la questione – è necessario che la lesione del diritto alla vittima sia della stessa categoria di quello che quest’ultima abbia a sua volta leso per difendersi. Nel caso dello scippatore che, per esempio, si sia dato alla fuga, il pericolo è passato e non più attuale. Quindi si è completamente fuori dalla fattispecie ipotizzata dal codice penale [1] e le percosse inflitte dall’inseguitore non hanno più lo scopo difensivo, ma di vendetta. È da notare, infine, che la norma richiede, per la non punibilità, che la difesa sia proporzionale all’offesa. Ciò vuol dire che cade nel cosiddetto “eccesso colposo di difesa” chi, per esempio, spara e ferisce un ladruncolo che si poteva porre in fuga con mezzi meno cruenti o chi, per difendere le proprie cose, predispone sistemi di sicurezza letali. La violazione del domicilio è più tutelata Una legge del 2006 [2] ha parzialmente modificato la materia, stabilendo che si considera sussistente il rapporto di proporzionalità se taluno, al fine di difendere la propria incolumità o beni propri o altrui, usa un’arma legittimamente detenuta contro chi si sia introdotto clandestinamente in un luogo di privata dimora.



[1] Art. 52 cod. pen. [2] L. n. 59/2006




Fonte : La legge per tutti




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